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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Art. 57 ( Art. 23 Cod. Str.)

(pubblicità sui veicoli)

1. L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita , salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all’articolo 61 del codice.

Sulle autovetture ad uso privato è consentito unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:

a)    che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

b)    che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

c)    che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione alle targhe , in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

d)    che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

e)   che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni :

a)    che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell’abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia . Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm. e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;

b)    che sia realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;

c)    che sia realizzata tramite l’applicazione sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade. (e per assimilanza sulle tangenziali nostra deduzione viste le multe prese in passato).

4. L’apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

a)    che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori  a quelle di classe 1;

b)    che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq.

c)    che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;

d)    che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;

e)    che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte , i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. all’interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile , direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell’Art. 9 del codice.

 

Fonte: Nuovo codice della strada e leggi complementari , Regolamento di esecuzione VII edizione 2000 Maggioni Editore